LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE
Ispirata al principio cavouriano della separazione dello Stato dalla Chiesa (“libera Chiesa, in libero Stato”), la legge, divisa in due parti, “Delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede” (articoli 1-14) e “Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia” (articoli 15-19), consta di 20 articoli: i primi otto relativi alle prerogative del papa, dal 9 al 13 alla libertà di comunicazione della Santa Sede con i fedeli del mondo, con il clero e con i governi stranieri, dal 14 al 19 alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia. L’art. 20 abroga ogni disposizione di legge precedente e contraria. Nella sostanza la prima parte sancisce l’immunità dei luoghi residenziali del pontefice (i palazzi del Vaticano e del Laterano e la villa di Castelgandolfo), assegna alla Santa Sede una dotazione di 3.225.000 lire, pari a quella a cui godeva al tempo del potere temporale, assicura l’inviolabilità della persona del pontefice, gli attribuisce onori sovrani e il diritto di tenere guardie armate, gli consente il libero esercizio del potere spirituale, la piena facoltà di comunicare in Italia e all’estero e la facoltà di ricevere e inviare ambasciatori. La seconda parte riconosce l’indipendenza del clero da ogni controllo regio, abolendo il giuramento dei vescovi al re e ogni restrizione al diritto di riunione dei membri del clero. Respinta da Pio IX il 15 maggio 1871, la legge, nonostante il mancato riconoscimento del papa e l’assenza di rapporti diplomatici tra le due parti, rimase in vigore fino al concordato del 1929.
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
Annunciato da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, il concilio ecumenico Vaticano II fu aperto l’11 ottobre 1962 con una cerimonia trasmessa dalla televisione. Nel discorso di apertura Giovanni XXIII manifestò di prefiggersi l’aggiornamento della dottrina della Chiesa, consapevole “delle deviazioni, delle esigenze e delle opportunità dell’età moderna”. Rispetto al mondo contemporaneo Giovanni XXIII esprimeva la sua preferenza per un atteggiamento di misericordia piuttosto che di condanna. Con il suo discorso di grande apertura e di grande fiducia nella capacità di un’azione dinamica della Chiesa nel mondo, Giovanni XXIII apriva nuovi orizzonti al lavoro dei vescovi.
Alla prima sessione del concilio, chiusa l’8 dicembre, parteciparono 2494 padri conciliari, provenienti dai cinque continenti, affiancati da consultori (teologi e sociologi), che orientarono in senso innovatore il lavoro dei padri conciliari, e 93 osservatori delle altre chiese cristiane. Il concilio si articolò in dieci commissioni permanenti, che proponevano alle assemblee plenarie i temi della discussione. Si svolse in quattro sessioni. Fu proseguito, dopo la morte di Giovanni XXIII, avvenuta il 3 giugno 1963, da Paolo VI e si concluse l’8 dicembre 1965, dopo aver approvato quattro costituzioni, nove decreti e tre dichiarazioni. In complesso svolse un’azione di profondo rinnovamento della presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo, chiudendo una lunga fase storica, successiva al concilio di Trento (XVI sec.), e impostando un nuovo itinerario ecclesiale: dal ripensamento dei basilari riferimenti alla rivelazione e alla liturgia, i testi del Vaticano II derivano infatti una revisiione della coscienza di sé della Chiesa (pensata come “popolo di Dio” piuttosto che come istituzione eminentemente gerarchico-giuridica) e dei rapporti della Chiesa con la società (progettati secondo il metodo del “dialogo”, fuori da ogni opposizione di principio).