LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE
Ispirata al principio cavouriano della separazione dello Stato dalla Chiesa (“libera Chiesa, in libero Stato”), la legge, divisa in due parti, “Delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede” (articoli 1-14) e “Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia” (articoli 15-19), consta di 20 articoli: i primi otto relativi alle prerogative del papa, dal 9 al 13 alla libertà di comunicazione della Santa Sede con i fedeli del mondo, con il clero e con i governi stranieri, dal 14 al 19 alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia. L’art. 20 abroga ogni disposizione di legge precedente e contraria. Nella sostanza la prima parte sancisce l’immunità dei luoghi residenziali del pontefice (i palazzi del Vaticano e del Laterano e la villa di Castelgandolfo), assegna alla Santa Sede una dotazione di 3.225.000 lire, pari a quella a cui godeva al tempo del potere temporale, assicura l’inviolabilità della persona del pontefice, gli attribuisce onori sovrani e il diritto di tenere guardie armate, gli consente il libero esercizio del potere spirituale, la piena facoltà di comunicare in Italia e all’estero e la facoltà di ricevere e inviare ambasciatori. La seconda parte riconosce l’indipendenza del clero da ogni controllo regio, abolendo il giuramento dei vescovi al re e ogni restrizione al diritto di riunione dei membri del clero. Respinta da Pio IX il 15 maggio 1871, la legge, nonostante il mancato riconoscimento del papa e l’assenza di rapporti diplomatici tra le due parti, rimase in vigore fino al concordato del 1929.